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Dal consenso al dissenso: un arretramento che colpisce le donne.

Fotografia di Eleonora Orlando 2019

Un gesto apparentemente minimo, ma politicamente gravissimo: sostituire la parola consenso con dissenso nella definizione del reato di stupro. Una semplice parola, si dirà. Ma vorremmo chiedere alla senatrice e avvocata Giulia Bongiorno, autrice della sostituzione: come si dimostra il dissenso? Chi deve provarlo, e a quale prezzo?

Con questa scelta si riapre una ferita che la Camera, il 25 novembre scorso, aveva finalmente provato a rimarginare. In quella data, nel nome della vita e della libertà delle donne, maggioranza e opposizione avevano trovato un raro e prezioso coraggio civile: l’unanimità.

Oggi scopriamo, dalle dichiarazioni che si rincorrono, che quel 25 novembre era solo propaganda. Una messa in scena. In un passaggio storico in cui crisi della democrazia e regressioni civili sono all’ordine del giorno, la senatrice Buongiorno sceglie di colpire ancora una volta le donne italiane.

La sostituzione non è neutra, né meramente terminologica. Parlare di dissenso significa spostare ancora una volta il fuoco sulla vittima: presuppone che l’iniziativa sessuale sia di per sé lecita e che diventi illecita solo quando incontra un’opposizione esplicita. L’onere ricade su chi subisce la violenza: interromperla, reagire, rendere visibile il rifiuto. È la logica perversa della vittimizzazione secondaria.

A rendere ancora più evidente l’incoerenza di questa impostazione sono le stesse dichiarazioni di Giulia Bongiorno, che ha richiamato i cosiddetti casi di freezing: la paralisi fisica e psichica che molte vittime sperimentano durante una violenza sessuale. In queste situazioni la persona non reagisce, non parla, non si oppone: non perché acconsenta, ma perché il corpo si blocca come risposta automatica alla minaccia.

Ed è proprio qui il nodo: nel freezing non c’è dissenso, perché la vittima non è nelle condizioni di esprimerlo. La tutela di queste situazioni è possibile solo se il perno della norma è il consenso. È questo, infatti, il principio introdotto dal testo approvato il 25 novembre: in assenza di un consenso libero e attuale, l’atto sessuale è illecito. Per la prima volta in Italia, quando non c’è un sì, si presume il dissenso.

Spostare l’asse dal consenso al dissenso significa invece rendere di nuovo invisibili queste forme di violenza, chiedendo implicitamente alle vittime di dimostrare una reazione che, per definizione, non erano nelle condizioni di avere.

Questa logica non nasce nel vuoto. Si innesta su un terreno culturale ampiamente consolidato. Non tutti gli uomini stuprano o uccidono. Ma molti uomini ridono alle battute misogine, condividono foto intime senza consenso, giudicano negativamente una donna che ha avuto molti partner sessuali e arrivano a pensare che, se una donna è ubriaca e subisce una violenza, in fondo un po’ se la sia cercata.

Non a caso, in un recente intervento televisivo, Luciana Littizzetto ha spiegato con ironia e precisione chirurgica la differenza tra consenso e dissenso: il consenso è un sì chiaro, esplicito, presente; il dissenso pretende invece un no pronunciato, dimostrato, ribadito.

La norma fondata sul consenso allinea l’Italia a oltre venti Paesi europei, tra cui Francia e Spagna. Abbandona il principio della costrizione, lo stesso per il quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ci ha più volte condannato.

Va inoltre ricordato che il Ministero dell’Interno non utilizza il termine femminicidio, continuando a servirsi di categorie più generiche. Da quest’anno, inoltre, i dati sugli omicidi disaggregati per genere vengono diffusi solo trimestralmente.

Cambiare una parola non è un errore, è una scelta. E oggi questa scelta dice con chiarezza da che parte stanno le istituzioni: non accanto alle donne che subiscono violenza, ma dentro una cultura che chiede loro di dimostrare di non essersela meritata. È un arretramento grave, consapevole, e per questo imperdonabile.

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